La Commissione europea ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi a determinati enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011.
La decisione fa seguito a una sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea che annullava parzialmente una decisione di Bruxelles del 2012, nella quale dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero.
Nel 2012 Bruxelles aveva scelto di non ordinare all’Italia di recuperare gli aiuti illegali perché le banche dati fiscali e catastali non consentivano l’identificazione dei beneficiari.
Nel 2018 la Corte di Giustizia aveva parzialmente annullato questa decisione, ritenendo che la Commissione europea avrebbe dovuto valutare se esistessero modalità alternative per il recupero, anche solo parziale, dell’aiuto che ha trovato gran parte dei destinatari in immobili della Chiesa. Nella sua decisione odierna, l’esecutivo comunitario riconosce l’esistenza di difficoltà per le autorità italiane nell’identificare i beneficiari delle esenzioni, ma conclude che ciò non sia sufficiente per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale dell’aiuto. Ad esempio, viene evidenziato, “l’Italia potrebbe utilizzare i dati delle dichiarazioni presentate ai sensi della nuova imposta sugli immobili e integrarli con altri metodi, comprese le autodichiarazioni”. Bruxelles chiarisce inoltre che “il recupero non è richiesto quando gli aiuti sono concessi per attività non economiche o quando costituiscono aiuti ‘de minimis'”.
La decisione di Bruxelles di ordinare all’Italia il recupero degli aiuti legali concessi come esenzioni fiscali sull’Ici tra il 2006 e il 2011 riguarda le attività che hanno natura economica anche quando svolte da enti non commerciali come la Chiesa. Lo indica un portavoce Ue nel corso del punto stampa quotidiano. “Gli enti che svolgono attività non economiche – spiega -, come quelle strettamente religiose, non saranno interessati dall’ordine” di recupero degli aiuti di Stato, “tuttavia quando tali attività hanno natura economica il fatto che siano svolte da enti non commerciali non preclude la disciplina” Ue “degli aiuti di Stato”.